La compravendita di un macchinario industriale usato richiede che acquirente e venditore seguano alcune regole affinché la transazione avvenga senza problemi. In questo articolo troverai tutte le normative e le consuetudini da seguire qualora ti dovessi trovare a comprare un macchinario usato, o magari a venderlo.
Definizione di macchinario industriale usato
Prima di procedere a un’accurata descrizione della normativa, andiamo a vedere nel dettaglio quando un macchinario industriale può definirsi usato. Per esempio, un macchinario si considera usato perché è già stato impiegato in uno stato dell’UE. In questo caso, esso può essere reimmesso sul mercato col titolo di “usato”. L’importante è che al momento dell’immissione sul mercato siano stati effettuati tutti gli interventi di adeguamento e aggiustamento che permettano allo strumento di essere operativo e a norma. Nel fatto specifico:
- Se la data di prima immissione sul mercato è posteriore all’entrata in vigore della Direttiva Macchine, il prodotto sarà già stato fabbricato secondo i requisiti di All, ovvero con marcatura “CE”.
- Se la data è antecedente all’entrata in vigore della Direttiva Macchine, è necessario accertarsi che sia adeguato ai livelli di sicurezza richiesti e, in caso, provvedere al suo efficientamento.
- Se il macchinario industriale proviene da fuori UE, esso andrà trattato come prima immissione sul mercato e dovrà essere marcato “CE”.
Vendita macchinari usati: cosa fare?
La vendita dei macchinari usati è regolata da una normativa specifica che impone ognuna di esse sia adeguata ai livelli di sicurezza attualmente in vigore. Il comma 1 dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 81/2008 sancisce che ogni macchinario debba essere dotato di attestazione di conformità al momento della vendita. Chi intende vendere un macchinario usato, dunque, potrebbe doverlo adeguare alle normative vigenti.
Tra gli interventi più diffusi quando si parla di mettere a norma un macchinario usato ci sono, di solito, l’applicazione del fungo di emergenza, schermi e ripari interbloccanti, comandi a uomo e sistemazione del quadro elettrico.
La perizia dei macchinari usati si effettua sulle prescrizioni previste da art. 23 del D.Lgs 81/08 e sui requisiti dell’AII. V dello stesso decreto su Art. 18 del D. Lgs 17/2010 e Art. 11 del DPR 459/96.
Si può vendere una macchina non a norma solo “laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta messa a norma”.
Atto di compravendita: i dati necessari
L’atto di compravendita di macchinari industriali usati deve elencare varie specifiche, tra cui il tipo di macchina e il modello, il nome del costruttore e, in caso di permuta per la messa a norma, la dicitura: “La macchina non può essere reimmessa sul mercato ma nelle condizioni attuali, ma solo a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza vigenti”.
Acquisto e vendita macchinari usati: in quali casi?
Il documento “Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL” a cura del gruppo interregionale “Macchine e impianti” del coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome, distingue vari casi di compravendita di macchinari industriali usati:
- Permuta di macchinari usati contro nuovo acquisto (articolo 11, comma 1, del DPR 459/96)
- Vendita di macchinari usati ad un altro utilizzatore diretto
- Cessione per conto vendita di macchinari usati
È importante dichiarare che, a seguito di una sentenza della Cassazione Penale, il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei requisiti di sicurezza necessari se la stessa non deve essere utilizzata, ma solo sottoposta a revisione per poi essere immessa sul mercato.